Il giudice sportivo ha comminato all'Atalanta un ammenda di € 5.000,00 con la seguente motivazione: 

per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, ripetutamente lanciato oggetti presumibilmente in plastica nonché una bottiglietta in plastica semi-piena nel settore occupato dalla tifoseria locale, senza colpire alcuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Sezione: Altre news / Data: Mar 21 novembre 2017 alle 19:00 / Fonte: Lega Serie A
Autore: Simone Franzini
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