La forza di un team sportivo o del singolo atleta non si misura solo sul campo. La disciplina nel mondo dello sport, inizialmente circoscritta alla necessità di garantire l'equilibrio competitivo ed il rispetto delle regole di gioco, ha assunto sempre più i connotati di una normativa autonoma e penetrante, fino a dar vita ad un settore specifico del diritto, andando così a toccare diversi profili a cui solo un approccio multidisciplinare giuridico-sportivo può far fronte. In che termini il diritto penale rientra nel diritto sportivo e viceversa? Quali sono i fatti penalmente rilevanti nell'ambito di un evento sportivo? Come viene determinata la responsabilità penale per atleti e dirigenti/collaboratori delle società? Quali conseguenze e quali tutele? A queste e altre domande i relatori Dott. Massimiliano Mariano, Avv. Alessandro Pedone e Avv. Guido Camera risponderanno e argomenteranno durante il grande evento che si terrà venerdì 14 marzo dalle 20 presso il Coni di Bergamo 

PROGRAMMA

ore 20.00 - Check-in e aperitivo di benvenuto ai partecipanti.

ore 20.30 - Inizio dei lavori - Saluti istituzionali

ore 20.45 - Presentazione del Convegno

                  Dott. Massimiliano Mariano - Studio Legale Mariano

                  Avv. Alessandro Pedone - Studio Legale Pedone

ore 21.00 - Relazione

- I reati di lesione e omicidio (volontario, preterintenzionale e colposo) nelle manifestazioni sportive.

- I reati cosiddetti da stadio commessi dai tifosi.

- I reati di frode e corruzione sportiva.

- I reati in materia di doping.

- I reati inerenti il cosiddetto "doping amministrativo" e D.Lgs. 231/2001.   Avv. Guido Camera

ore 22.30 - Dibattito

ore 23.00 - Chiusura dei lavori

FALLO AI LIMITI DEL REGOLAMENTO: ATLETA E SOCIETA’ PENALMENTE PERSEGUIBILI?

Abbiamo ancora oggi negli occhi le immagini dei colpi sferrati da Daniele de Rossi e Juan Jesus rispettivamente a Icardi e Romagnoli durante lo scorso anticipo di serie A Roma - Napoli.

Risultato? Roventi polemiche e di fatto, con l’ausilio dell’ormai temutissima prova-tv, 3 giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo a entrambi i giocatori, senza contare la temporanea esclusione dalla Nazionale per De Rossi per violazione del codice etico.

Ma dal punto di vista giuridico, falli di tale fattura, commessi durante un’azione di gioco, possono avere conseguenze sotto il profilo dell’illecito penale?

In realtà, dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di affrontare questo tema, noto nel settore come “colpa sportiva”. Andando a spulciare tra le decisioni più rilevanti è possibile individuare una tesi effettivamente dominante che permette di valutare la questione in parola attraverso il criterio generale secondo il quale sarebbe possibile “qualificare l’esercizio di attività sportiva come una causa di giustificazione e cioè di esclusione dell’antigiuridicità in relazione a fatti che di per sé configurerebbero ipotesi di reato” (Cass. pen. n. 2765/2000).

Pertanto, secondo tale impostazione giuridica, fatti commessi durante l’attività sportiva, in particolare nel corso di un’azione di gioco, non configurerebbero ipotesi di reato, quali ad esempio percosse e lesioni, rispettivamente ai sensi artt. 581 e 582 c.p.

Secondo il principio in esame, per come sopra in sintesi rappresentato, il contesto sportivo, fungerebbe da limite alla punibilità dei fatti riconducibili allo svolgimento di attività sportiva violenta. In buona sostanza, tale assunto troverebbe fondamento nello stesso codice penale, in particolare nelle scriminanti di cui agli artt. 50 e 51 c.p., rispettivamente realtive al consenso dell’avente diritto  e all’esercizio del diritto.

L’art. 50 c.p. sancisce che “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”, pertanto tale disposizione potrebbe giustificare l’azione violenta in forza del consenso che l’atleta implicitamente dispensa nel praticare un’attività sportiva che, nel rispetto delle regole del gioco, può potenzialmente  portare a lesioni o danni all’avversario o a terzi (es. calcio, boxe, motociclismo ecc...).

In realtà, questa ipotesi trova un forte limite in quei principi dell’ordinamento giuridico statale posti a tutela della vita e dell’integrità fisica, nel caso di specie degli atleti (ex multis art. 32 Cost, art. 5 c.c.). Pertanto, il consenso dell’atleta non può giustificare lesioni o danni causati da un’attività sportiva violenta.

La seconda scriminante di cui all’art. 51 c.p., potrebbe sdoganare l’attività sportiva pericolosa poiché, in via generale, il precetto in contesto considera lecito l’esercizio di un diritto imposto da una norma giuridica, laddove lo Stato, in forza della stessa Costituzione, tutela la salute del cittadino anche mediante lo sport, al cui peculiare ordinamento viene riconosciuta piena legittimità ed importanza. Tale assunto, però, spiegherebbe la propria efficacia solo ed esclusivamente verso competizioni sportive ufficiali che si svolgono sotto l’egida del CONI e di tutte le Federazioni / Discipline sportive riconosciute dal CONI stesso.     

Ad ogni buon conto, la giurisprudenza recente ha avuto modo di elaborare un principio di massima in ragione del quale l’illecito penale si realizzerebbe nel corso di una competizione sportiva, solo in forza di fatti totalmente avulsi dal gioco, oltre il c.d. rischio consentito, senza alcun collegamento finalistico, in questo senso ci verrebbe da pensare al caso eclatante della testata di Zidane al povero Materazzi.

La Cassazione ha di fatto stabilito che “in tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro” (Cass. pen. n. 42114/2011).

Alla luce dei predetti rilievi, ritornando alla vicenda in esame, solo a titolo di esempio, le azioni, sicuramente fallose dei giocatori De Rossi e Juan Jesus, configurano senza dubbio un illecito sportivo, ma non un illecito penalmente perseguibile.

Ad ogni modo, questo aspetto e molti altri quali quelli legati ai reati di lesione e omicidio (volontario, preterintenzionale e colposo) nelle manifestazioni sportive, i reati cosiddetti da stadio commessi dai tifosi, di frode e corruzione sportiva e in materia di doping verranno trattati e approfonditi al convegno dal titolo “Società sportive e profili di responsabilità penale” che si terrà il 14 marzo 2014 alle ore 20.00 presso il CONI di Bergamo di via Gleno (Per info mariano.massimiliano@gmail.com, Fax 035.0603150 - info e iscrizioni anche direttamente al Convegno).

Dott. Massimiliano Mariano
Esperto di diritto sportivo
Studio Legale Mariano

Sezione: TA Marketing / Data: Gio 13 marzo 2014 alle 14:55
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
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