Ecco in sintesi, in 25 punti, i punti affrontati nel nuovo DPCM, in vigore dalla mezzanotte del 25 Ottobre fino al 24 Novembre

1) Chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18.00.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 (fino alle ore 23,00 per la Regione Lombardia) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

2) Chiusura di cinema, teatri, casinò, sale scommesse. 

3) Chiusura di palestre, piscine, centri benessere e centri termali. 

4) Sospese le feste dopo i matrimoni. 

5) Permane l’obbligo dell’uso della mascherina sia all’aperto che al chiuso escluso:
Se si è da soli 
Se si è in famiglia 
Se si rispetta il protocollo 
Se si sta svolgendo attività sportiva 
Se si ha meno di 6 anni 
Se si ha patologie non compatibile con l’uso 

6) È fortemente raccomandato spostarsi solo per valide ragioni evitando tutti gli spostamenti non essenziali (sono ammassi gli spostamenti per lavoro, studio e salute). 

7) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.  

8) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 

9) Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. 

10) È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.  

11) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.  

12) Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.  

13) Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.   

14) Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.  

15) Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 

16) Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. 

17) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.  

18) Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui  al «Documento tecnico sulla possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'inail.  

19) Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.  

20) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli.  

21) Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.  

22) In ordine alle attività professionali si raccomanda che esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

23) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 

24) Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. 

25) Tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto sopra, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali  

Sezione: #Covid / Data: Lun 26 ottobre 2020 alle 10:30
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
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