Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo. 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
 TROILO Mariano Emir (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDA DI €5.000,00
GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

c) ALLENATORI
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente  l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.  

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA  
BEATI Nicola (Hellas Verona): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.  
RUNJAIĆ Kosta (Udinese): per avere, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale.  

Sezione: Serie A / Data: Mer 03 dicembre 2025 alle 09:15
Autore: Daniele Luongo
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