Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14 MAGGIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di ritorno del Primo Turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società CROTONE, MONOPOLI, PESCARA, TORRES e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 1°, 4°, 25°, 33°e al 43° minuto del primo tempo, al 6° e al 28° minuto del secondo tempo, trentatré fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 12°, 14°, 27°, 33° e al 42° minuto del primo tempo, al 6° e al 21° minuto del secondo tempo, otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 45° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12°, 14° e al 35° minuto del primo tempo e al 17° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque petardi di alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 167/642 commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11°, al 44°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, al 3° minuto del primo tempo per circa tre minuti, uno striscione non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 15° e al 16° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco, così ritardando la ripresa del gioco, per circa un minuto; 2. al 33° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere (tre dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale Ospiti), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAPOLI MICHELE (CATANIA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, usciva dall’area tecnica e raggiungeva il SIG. NARDINI MAURO proferendo nei suoi confronti frasi minacciose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

NARDINI MAURO (PESCARA) A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava al calciatore avversario in modo provocatorio intimandogli di rialzarsi rapidamente da terra; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento non corretto in quanto: 1. rimaneva nel recinto di gioco e pronunciava un’espressione blasfema rivolta nei confronti del IV Ufficiale; 2. rientrato nel tunnel che conduce negli spogliatoi, reiterava il predetto comportamento pronunciando ripetute frase blasfeme. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, fermo e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)
CIOFFI ANTONIO (RIMINI)
OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

Sezione: Serie C / Data: Gio 15 maggio 2025 alle 18:15
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
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