In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco che, in un caso, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi, per avere inoltre, all'11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
HOLM Emil Alfons (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Sezione: Serie A / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 15:45
Autore: Daniele Luongo
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