In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo.  

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo.   A

mmenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostentiori, nel corso della gara, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria.  

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

Sezione: Serie A / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 13:40
Autore: Daniele Luongo
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