Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'
AMMENDA € 1.800,00 CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della categoria arbitrale.

AMMENDA € 500,00 COSENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 400,00 CATANIA A)per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente per circa due minuti;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la durata del secondo tempo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIAMPAOLO FEDERICO (CASARANO) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.

MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, prima di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FONTO PAOLO (CASERTANA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti durante la fase di riscaldamento di alcuni giocatori della propria squadra.

COLLABORATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BORRIELLO VINCENZO ALEX (SORRENTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica interferendo con la revisione nell’area di competenza FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIRON MAXIME FRANCOIS (TRAPANI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Sezione: Serie C / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Daniele Luongo
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