È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo sulla sfida non disputata tra Udinese e Salernitana dello scorso 21 dicembre. Alla squadra campana - che non si era presentata alla Dacia Arena dopo le positività al Covid - è stata assegnata la sconfitta a tavolino per 3-0 e inflitto un punto di penalizzazione, sanzioni previste dall'articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto. Per motivi analoghi, nel turno prenatalizio non si erano disputati neanche Atalanta-Torino, Bologna-Inter e Fiorentina-Udinese. Il club di Iervolino potrà adesso fare ricorso alla Corte Figc d’Appello, in caso di mancato accoglimento ci sarà la carta del Collegio di Garanzia dello Sport.

Di seguito il comunicato integrale con le motivazioni del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc.UDINESE – Soc. SALERNITANA del 21 dicembre 2021

Premesse in fatto

- In data 21 dicembre 2021 era in programma alle ore 18.30 la gara Udinese-Salernitana valida per la diciannovesima giornata di andata del campionato Serie A TIM;

- il 20 dicembre 2021 la CAN rendeva noto che per la gara Udinese-Salernitana era stato designato quale Direttore di gara il Sig Camplone;

- il 21 dicembre 2021 il Direttore di gara Sig. Camplone, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Salernitana;

- il 22 dicembre 2021, alle ore 10.58, la Salernitana inviava il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”;

- Il 24 dicembre 2021, alle ore 19.38, il legale della U.S. Salernitana inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa dell’incontro di cui trattasi;

- come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 18 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);

- il 13 gennaio 2022, alle ore 17.34, il legale della U.S. Salernitana inviava memoria difensiva, con allegata documentazione, dando seguito all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo;

- ulteriore documentazione, circa le interlocuzioni formali tra U.S. Salernitana e ASL di Salerno, perveniva via PEC dalla Direzione della Lega Serie A in data 14 gennaio 2022, alle ore 18.05;

- nulla perveniva da parte della Soc. Udinese;

- la documentazione disponibile può ritenersi sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara in epigrafe

Considerato

a) i princìpi

Come precisato in precedenti non remote occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda ed ultima istanza alla Corte Sportiva d’Appello) ex art. 55, comma 2, delle NOIF della FIGC, a verificare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in Udine, Dacia Arena, della Società U.S. Salernitana per la disputa dell’incontro di campionato 2021/22 Udinese - Salernitana come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 18.30, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti dall’art. 53 NOIF in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione di una squadra, nella specie appunto la U.S. Salernitana, derivando in altri termini dalla mancata presentazione per disputare l’incontro l’applicazione in automatico delle richiamate sanzioni previste dall’art. 53, salva solamente la eventuale dimostrazione della sussistenza della “forza maggiore”.

Deve ribadirsi, ancora in questa sede, che è nondimeno preclusa a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione diretta e conseguentemente ogni determinazione circa la legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività. Né è consentita, come è parimenti noto, la disapplicazione degli atti medesimi, dovendosi considerare la funzione esercitata nel caso di specie quale funzione giustiziale (e non giurisdizionale) nell’ambito di un ordinamento settoriale derivato (con vincolo di tipo endo-associativo), senza che in alcun modo una norma dell’ordinamento statale (ed in verità anche sportivo) riconosca al medesimo il potere di valutazione della legittimità di un atto amministrativo e di eventualmente disapplicarlo, dovendosi dunque concludere che le caratteristiche stesse della funzione giustiziale esercitata, quale corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, non sindacabile la legittimità degli atti amministrativi (cfr., da ultimo, Coll. Garanzia Sport CONI, Sez. Un., 19 novembre 2021, n. 101).

Gli atti e provvedimenti delle Aziende sanitarie locali adottati per le evenienze di cui si discute, finché validi ed efficaci, e dunque finché non sospesi o annullati da un’Autorità giurisdizionale o annullati d’ufficio dalla medesima Autorità amministrativa, costituiscono “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (Coll. Garanzia Sport CONI, Sez. Un., 7 gennaio 2021, n. 1).

Resta, altresì, anche in questo caso del tutto integra e impregiudicata l’eventuale attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo.

b) segue: ambito di valutazione della sussistenza della forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC

Giova rammentare che vi è impossibilità della prestazione per il c.d. factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o territoriali che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.
Non può non evidenziarsi al riguardo che lo stesso Protocollo della Lega Serie A in data 2 ottobre 2020 faceva salvi gli “eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”.

Tuttavia secondo la giurisprudenza ciò può non valere nel caso in cui: (i) il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’impegno e (ii) il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso (v. questo G.S. caso Juventus-Napoli, C.U. n. 65/2020, cit.).

Il debitore della prestazione non può dunque invocare a suo vantaggio (nel caso di specie, si ribadisce, ai soli effetti sportivi) la predetta impossibilità con riferimento ad un sopravvenuto ordine o divieto dell’autorità amministrativa quando, al di là della prevedibilità dell’evento, non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per ovviare anche preventivamente alla intimazione della pubblica autorità e dunque adempiere alla propria prestazione (cfr. anche Cass. Civ., III, 8 giugno 2018, n. 14915, che richiama, ex aliis, Cass. 10 giugno 2016, n. 11914)

In ogni caso, la lettura che si intende dare dell’istituto nella presente sede, limitata dunque, come si accennava, ai profili relativi all’applicazione di una norma sportiva federale interna di natura organizzativa, trattandosi dell’unica fattispecie esimente che consente di non applicare la sanzione della perdita della gara, con la relativa penalizzazione, altrimenti destinate ad essere applicate automaticamente, resta di natura marcatamente “oggettiva”, sia quanto alla circostanza che deve trattarsi di evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione (c.d. requisito della straordinarietà), sia quanto alla valutazione dell’imprevedibilità, pur avendo questa natura soggettiva, atteso che occorre prendere a modello il comportamento diligente di un soggetto che versi nelle medesime condizioni (cfr. Cass. Civ., III, 25 maggio 2007, n. 12235).

c) l’insussistenza della forza maggiore nella fattispecie, ai fini dell’applicazione dell’art. 55 NOIF FIGC

Per tutto quanto sopra esposto viene all’evidenza che non è in discussione la residua possibilità o meno di porre in essere la prestazione sportiva (in questo caso certamente interdetta, da ultimo, da parte dell’Azienda sanitaria territoriale con la nota sopravvenuta n. 1145U del 20 dicembre 2021), bensì la possibilità di invocare il factum principis per vedersi esonerare dagli effetti sportivi automatici della mancata presentazione per la gara quando l’evento, anche per una non perfetta diligenza della parte, ha visto in qualche modo causalmente compartecipe la stessa società che invoca l’esimente.

Orbene, non possono sfuggire dalla naturale rilevanza, al riguardo, alcuni elementi fattuali, che emergono dal carteggio di interlocuzioni via mail tra U.S. Salernitana e ASL di Salerno, veniente dagli allegati al ricorso e dalla successiva integrazione da parte della Lega di A del corredo documentale del fascicolo.

In particolare le interlocuzioni tenute via mail il giorno 20 dicembre 2021 dalla società con la ASL di Salerno, che pure da parte sua inizialmente, come può evincersi dalla mail delle 13.07 (non allegata invero in sede di reclamo dalla ricorrente società e a cui la medesima non ha fatto riferimento alcuno negli atti difensivi pur essendo stata tempestivamente trasmessa agli Uffici della Lega), si era limitata a vietare in maniera prescrittiva, a fronte dell’emersione di un caso di positività tra i tesserati, il trasferimento a mezzo del volo di linea già programmato (in luogo del charter) per l’immediato, e ad imporre, preventivamente alla trasferta, l’effettuazione di un giro supplementare di tamponi per tutti i contatti del caso positivo segnalato alle ore 12.40 del 20 dicembre, non denotano di certo un atteggiamento massimamente propenso ad effettuare la trasferta, seppur con le dovute garanzie e il rispetto dei Protocolli sanitari federali validati dall’Autorità sanitaria statale.

Al punto da far ritenere che il provvedimento interdittivo da parte della ASL, col passare del tempo sempre meno “imprevedibile”, fosse in qualche modo “auspicato” (se non direttamente sollecitato) dalla odierna società reclamante, come può ricavarsi anche dalle mail inviate dalla società sportiva alle strutture sanitarie responsabili nelle ore tardo-serali e notturne sempre del giorno 20 dicembre una volta emersi un secondo caso di positività tra i tesserati e una situazione di sospetto per un componente dello staff tecnico (cfr. mail delle ore 20.45, 22.16 e 23.00 del 20 dicembre 2021, che facevano riferimento a tutta una serie di potenziali rischi da contatto stretto per avvenuti pranzi e condivisione di locali ecc.), a cui sopravveniva, alle ore 23.20 sempre del 20 dicembre 2021, il provvedimento finale n. 1145U della ASL di Salerno, recante la “sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad aventi sportivi”, unitamente all’isolamento obbligatorio dei soggetti positivi e all’osservanza della quarantena per tutti i contatti stretti (successivamente comunicati dalla società in base alle predette occasioni di contatto e comprendenti dunque tutti i calciatori disponibili e diversi altri soggetti).

Cosicché, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, a conclusione dell’analisi di merito spettante al Giudice Sportivo, non può risultare integrata l’esimente sportiva della forza maggiore, così come richiamata dalle norme organizzative federali, e questo nonostante la portata prescrittiva chiara ed inequivocabile del provvedimento finale dell’Azienda sanitaria, non sindacabile da questo Giudice medesimo e da eseguirsi pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento statale.

Non risulta, in definitiva, che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative (almeno quelle iniziali: v. volo di linea) e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta.

Di modo che, in base ai princìpi generali sopra esposti, la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini “sportivi”, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo.

P.Q.M.

In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

Sezione: Serie A / Data: Mar 18 gennaio 2022 alle 19:44
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
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