Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 gennaio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, lanciato un accendino ed alcune monetine che colpivano alla schiena, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria; per avere, infine, attinto con tre sputi il Quarto Ufficiale; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara; recidiva reiterata continuata.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, esposto uno striscione rivolto ai responsabili dell'Ordine Pubblico.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SKORUPSKI Łukasz (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARBIERI Tommaso (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CALABRESI Arturo (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GILARDINO Alberto (Pisa): già diffidato (Quinta sanzione).

Sezione: Serie A / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 13:30 / Fonte: lega serie A
Autore: Daniele Luongo
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