Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 agosto 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

AMMENDA € 800,00   FOGGIA - per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).    

SIRACUSA - per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).  

AMMENDA € 400,00   LECCO - per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, per consentire la riparazione di una rete della porta nella quale era presente un buco.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 MONOPOLI - per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, e al 9° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella prima circostanza per cinque volte e nella seconda per quattro volte.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 TRIESTINA - per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 22° minuto del primo tempo, e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le occasioni, per due volte.   Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 AGOSTO 2025 FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina avversaria avvicinandosi all’Allenatore avversario Sig. CONTE MIRKO con atteggiamento aggressivo e provocatorio così creando un clima di tensione.  Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. 

Sezione: Serie C / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 11:45
Autore: Daniele Luongo
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